Contributi editoria: gli emendamenti al decreto Milleproroghe 2022

Il Decreto Legge n. 228/2021, è in corso di conversione presso  le Commissioni I Affari Costituzionali e V Bilancio e Tesoro della Camera.

Il Decreto milleproroghe

Il DL 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022) – AC 3431, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” è all’esame delle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e V Bilancio e Tesoro della Camera dei deputati, in prima lettura.

Entrato in vigore il  31/12/2021 dovrà, quindi, essere approvato definitivamente entri il 1°marzo.

L’articolo 14

Nell’articolo 14 sono concentrate le norme riguardanti l’editoria.

Nel testo vigente, emanato dal governo, Il decreto dispone soltanto la proroga al 30 giugno 2022 della durata dei contratti in corso per l’acquisto di servizi giornalistici stipulati con le agenzie di stampa.

Prevede, a tal scopo, l’istituzione di una Commissione tecnica, i cui lavori dovranno concludersi entro il 31 marzo 2022.

GLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Diversi gli emendamenti presentati dalle varie forze politiche, ma non ancora esaminati e votati in Commissione.

A parte il “classico” emendamento abrogativo dell’intero articolo 14, vediamo le svariate proposte depositate:

1. Proroga dei contratti con le Agenzie di stampa

L’emendamento 14.12 (primo firmatario Durigon) propone di prorogare il termine dei lavori della Commissione al 30 giugno p.v. Conseguentemente prevede la proroga delle attuali Convenzioni in essere fino al 32 dicembre.

Ecco il testo:

a) al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2022 con le seguenti: 30 giugno 2022;

b) al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.

2. Credito di imposta sull’acquisto carta

Gli identici emendamenti 14.28 (Mollicone), 14.5 (Casciello) e 14.11 (Capitanio) propongono che il riconoscimento del credito di imposta sulla carta acquistatanell’anno precedente venga  riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento.

Inoltre, la spesa per l’acquisto della carta viene calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni.

Di seguito il testo:

2-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è aggiunto il seguente:

«378-bis. Il credito d’imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai commi da 9-bis a 9-quater dell’articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l’acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni».

3. Proroga degli attuali contributi diretti fino al 2025

Gli identici emendamenti 14.30 (Mollicone), 14.34 (Magi) e 14.22 (Fornaro) rinviano di altri 12 mesi l’inizio della progressiva riduzione  – fino alla completa abolizione – dei contributi diretti all’editoria, finora prevista fino al 2024.

Ecco il testo:

4-bis. All’articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «sessanta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «settantadue mesi».

4. Proroga dei contributi diretti alle società detenute in maggioranza da cooperative, fondazione e enti morali

Due emendamenti similari: 14.26 (Navarra) e 14.56 (Siracusano) propongono che la proroga dell’inizio della progressiva riduzione  – fino alla completa abolizione – dei contributi diretti prevista fino al 2024 si applichi anche alle imprese editrici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

In sostanza, anche le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro possono continuare a ricevere i contributi fino a tale data, senza alcuna trasformazione.

Mentre, ricordiamo, che il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 statuisce che l’annualità di contributo 2021 è l’ultima che può essere richiesta da tali soggetti.


Riportiamo il testo nella formulazione più succinta:

2-bis. L’articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il differimento dei termini previsti dall’articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche alle imprese editrici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), b), e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

5. Proroga delle condizioni di miglior favore per i requisiti per l’accesso ai contributi diretti

I pari emendamenti 14.04 (Zardini), 14.010 (Paita), 14.012 (Capitanio) e 14.044 (Casciello) sostengono che le disposizioni di miglior favore di cui all’articolo 96, commi 3-4-5 del DL 14 agosto 2020, n. 104, conv. in legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l’anno di contribuzione 2021.

Il relativo testo:

Art. 14-bis.
(Proroga norme in matteria di editoria)

1. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all’articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all’anno di contribuzione 2022. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l’anno di contribuzione 2021.

6. Altre misure di sostegno alle emittenti locali

Altri emendamenti, poi, fanno riferimentoall’ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti commerciali.Allabipartizione del Fondo per il pluralismo dell’informazione e altre misure di sostegno alle emittenti televisive locali.Alla innovazione tecnologica e altre misure di sostegno alle emittenti televisive locali.

fonte Uisp